venerdì 12 marzo 2010

La Costituzione italiana e la famiglia


Si parla spesso, e purtroppo spesso a torto, della Costituzione italiana.

Basti pensare a quante volte è stata tirata in ballo per il pasticcio delle liste elettorali oppure a quanti abbiano fatto la fila, in questi anni, per dire che la Costituzione andava cambiata, stravolta, modificata, migliorata, difesa...

La Costituzione, per prima cosa, andrebbe letta con attenzione e poi rispettata e applicata!

Rileggiamo questi articoli dedicati alla famiglia nel contesto della società e scopriremo che c'è tanto, tantissimo da fare per concretizzare il dettato costituzionale.

I punti di commento che seguono sono del Manifesto del Forum delle associazioni familiari del Lazio, di cui abbiamo già parlato nel sito.



RICOMINCIAMO DALLA COSTITUZIONE

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 117. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Art. 118 u.c. Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.


QUINDI LA FAMIGLIA...

• E’ quella riconosciuta dalla Costituzione.
• E’ società naturale, nucleo originario della relazione umana, fondamento e alimento continuo del tessuto sociale.
• E’ fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e sulla relazione genitoriale.
• E’ il luogo primo e sostanziale di coesione sociale.
• E’ il luogo della cura, della solidarietà e dell’accoglienza anche delle fragilità.
• E’ il luogo privilegiato ove le persone umane nascono, vivono, si relazionano.
• E’ bene comune per l’intera società.


... e le politiche familiari

• Sono previste dalla Costituzione che le pone a carico della Repubblica, costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
• Sono fondate sulla sussidiarietà orizzontale e verticale.
• Sono politiche ordinarie e strutturali, non di emergenza né assistenziali.
• Sono complementari alle politiche sociali e le precedono.
• Promuovono l’agio e il benessere e in tal modo prevengono il disagio e il malessere delle
persone e della famiglia.
• Devono mirare a garantire l’unità familiare, agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei suoi compiti.
• Sono orientate al bene delle persone e del nucleo familiare.
• Sono indispensabili per garantire alla società uno sviluppo ordinato e sostenibile.

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